Spett.le Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Via V. Veneto,5656 Roma
C.a., Ministro Lavoro e delle Politiche, Marina Elvira Calderone
Pec: gabinettoministro@pec.lavoro.gov-it
Pec : segreteriatogenerale@pec.lavoro.gov.it
Pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov-it
Pec :segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
Spett.le MIC
Spett.le Gennaro Sangiuliano
Ministro della Cultura
Via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma (RM)
PEC: udcm@pec.cultura.gov.it
Pec : DG-ca@pec.cultura.gov.it
Spett.le INAIL
C.a . Presidente Il prof. Fabrizio D’Ascenzo
PEC: presidenza@postacert.inail.it –
e.p.c. SLC – CGIL , UILCOM – UIL , FISTEL-CISL – CNA , ANICA, APA,APE
Oggetto: mancato riconoscimento dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza e dell’agibilità dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali nei set cinematografici.
Premesso che:
Il primo trimestre 2024 ha registrato un arresto brusco della produzione cinematografica e audiovisiva, dovuto all’incertezza e al protrarsi del ritardo nell’attuazione delle misure di sostegno pubblico al settore, in particolare il cosiddetto tax credit.
L’intero settore da anni chiede interventi strutturali per garantire un futuro per il cinema e per lo spettacolo in generale che vede nella tradizione nazionale del cinema e del teatro d’opera delle eccellenze riconosciute nel mondo e cionondimeno l’Italia è in coda in Europa per la spesa pubblica dedicata.
Il ruolo della Film Commission di Roma e Lazio nei fatti si è fortemente ridimensionato ed è sempre più difficile interloquire.
La mancata proroga del tax credit ha avuto la conseguenza di incrementare il fenomeno della deroga in peius ai diritti e alle paghe contrattuali e ha accentuato la scarsa attenzione delle produzioni italiane alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di fatto vengono elusi sistematicamente gli obblighi sanciti dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico) relativamente all’informazione alla formazione, alla rimozione dei rischi specifici, alle norme di igiene (servizi igienici, consumazione dei pasti), all’orario di lavoro. I Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) sono predefiniti e inattendibili.
Nelle produzioni legate al contratto ANICA-APT-APE-OO.SS. non sono presenti i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza né gli RLST previsti dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico). I lavoratori impegnati nella preparazione e nelle riprese hanno esclusivamente contratti a termine e sanno che se avanzassero rivendicazioni non sarebbero più chiamati a lavorare. Tanto più che le produzioni non inseriscono nel piano di lavorazione ore destinate alla formazione, all’assemblea o alla rappresentanza.
Nelle produzioni legate al contratto CNA-Confartigianato-OOSS esiste sulla carta un sistema bilaterale contrattuale (Art.11 bis del CCNL “diritto alla bilateralità”) che istituisce il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale (RLST) e che consentirebbe di utilizzare le risorse INAIL per i necessari adempimenti secondo le diposizioni dell’art. 52 del Testo Unico.
Nella realtà dei fatti il diritto dei lavoratori a tutelare la salute e la sicurezza mediante propri rappresentanti o non è previsto dal CCNL oppure le previsioni contrattuali sono inefficaci infatti:
I Piani di Lavorazione non vengono inviati alla Commissione Paritetica oppure vengono inviati, ma sono mutevoli.
I set allestiti nei teatri di posa possono rimanere qualche giorno o settimane, ma i set esterni dove i rischi presenti sono maggiori (incluso il macro clima) possono durare una sola giornata o addirittura cambiare nell’arco della stessa giornata. In nessuno dei casi le variazioni vengono comunicate.
L’allestimento e lo smontaggio di scenografie in poche ore ha già determinato incidenti anche mortali nell’organizzazione di eventi.
Il RLST viene a conoscenza della dislocazione dei set solo quando i lavoratori chiamano per segnalare una situazione di rischio e cioè quando sono già presenti sul set e dopo il “pronti a girare”.
In tali circostanze il RLST non può rispettare il preavviso previsto dall’art. 48 c. 4 del Testo Unico che si riproduce in calce. Ciononostante qualche produzione ha negato l’accesso del RLST al set in quanto non ha preavvisato.
Nei fatti il RLST non esercita alcuna delle prerogative stabilite dall’art 50 del Testo Unico: non accede ai luoghi di lavoro; non viene consultato sulla valutazione dei rischi, la programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale; non si interfaccia con le corrispondenti figure aziendali per i contenuti dei piani formativi concernenti salute e sicurezza (che non vengono effettuati); non viene messo a conoscenza dell’elenco degli infortuni anche in itinere e delle malattie professionali; non partecipa alla riunione periodica (annuale?); non riceve informazioni specifiche a richiesta o preventive; non esercita il diritto di fare proposte.
I soli diritti incomprimibili del RLST nei fatti dunque sono: la segnalazione dei rischi rilevati al datore di lavoro e la facoltà di adire le autorità competenti. Perciò l’accesso ai luoghi di lavoro è indispensabile anche in mancanza di preavviso.
Per questi motivi lo scrivente chiede:
Di prendere le iniziative coerenti per rendere applicabili in ogni parte le attribuzioni del Testo Unico e in particolare da subito l’art. 48 comma 4 sia nelle imprese afferenti al CCNL ANICA-APT-APE-OO.SS che in quelle afferenti al CCNL CNA-Confartigianato-OOSS.
Di rendere obbligatorio il riconoscimento del RLST ovunque non sia eletto il RLS.
Di verificare se le produzioni afferenti al CCNL CNA-Confartigianato-OOSS versano effettivamente il contributo contrattuale per la bilateralità.
Di assicurare al RLST l’accesso ai set anche senza preavviso laddove la produzione non abbia comunicato in anticipo, in modo certo e documentabile, la dislocazione del set.
Roma, 11 maggio 2024