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Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 10/09/2021
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
Circolare n. 132
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS). Modifiche
apportate dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
SOMMARIO: L’articolo 66, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha introdotto delle novità in materia
di tutela previdenziale della malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo. Con la presente circolare si illustra la nuova
disciplina e si riepilogano le disposizioni inerenti alla prestazione economica
di malattia per i lavoratori del settore.
INDICE
Premessa
1. Individuazione dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia
2.Indennità di malattia
2.1 Requisiti per il diritto
2.2 Decorrenza e durata della prestazione
2.3 Misura della prestazione
2.4 Determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)
2.5 Modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia
Premessa
Con l’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, rubricato “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza
nel settore dello spettacolo”, sono state introdotte alcune novità rispetto alla previgente
normativa inerente alla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo (di seguito, anche FPLS).
Alla luce delle nuove disposizioni, entrate in vigore a decorrere dal 26 maggio 2021, e al fine di
rendere un quadro completo della normativa vigente in materia, con la presente circolare si
riepilogano le caratteristiche peculiari della prestazione di malattia ai lavoratori del settore e si
forniscono indicazioni operative utili per la corretta individuazione dei lavoratori aventi diritto
alla prestazione economica di malattia con pagamento diretto da parte dell’Istituto, ove
normativamente previsto.
Preliminarmente, si ricorda che con la circolare n. 124/2017 – nella quale sono stati illustrati i
principi legislativi fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti
iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – è stato ribadito che,
in linea con la particolare natura del settore dello spettacolo, l’assicurazione di malattia viene
riconosciuta a tutti i lavoratori in argomento (con le sole eccezioni indicate nella medesima
circolare), compresi i soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione.
Ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva occorre, pertanto, tenere in considerazione
la sola natura dell’attività lavorativa prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro o dal
settore di inquadramento del datore di lavoro. Conseguentemente, risultano obbligati al
versamento tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che
corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro ovvero di
pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia
(cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 124/2017).
Si ricorda, al riguardo, che la prestazione della malattia è per sua natura compensativa della
perdita di guadagno e, pertanto, non è possibile riconoscere la tutela previdenziale da parte
dell’Inps nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia.
1. Individuazione dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia
La platea dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto
l’obbligo assicurativo per la malattia è stata analiticamente identificata, nell’articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni, con coloro che svolgono attività artistiche, tecniche o amministrative.
Successivamente, da ultimo con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del
15 marzo 2005, si è provveduto a un adeguamento delle figure professionali dello spettacolo
individuate dal citato D.lgs C.P.S. n. 708/1947.
A tali lavoratori viene quindi riconosciuto il diritto alla tutela previdenziale della malattia
sempreché, come indicato in premessa, non percepiscano durante l’evento morboso una
normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento.
Nell’ambito delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo in argomento, risultano esclusi
dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:
– i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali il legislatore, in considerazione
della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione in
oggetto (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 124/2017);
– i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfonicheai
quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni
vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico
delle assenze per malattia (cfr. il paragrafo 1.2 della circolare n. 124/2017);
– gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2,
del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165[1].
Si precisa, per completezza, che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti,
allo stato, non è prevista l’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia (cfr.
l’art. 1 della legge 14 giugno 1973, n. 366).
2. Indennità di malattia
2.1 Requisiti per il diritto
Ai fini del diritto all’indennità economica di malattia, la previgente normativa prevedeva che
per il lavoratore fossero dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,
almeno 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento
morboso.
Il comma 1 dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 106/2021,prevede che: “I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea
certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano
far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente
l’insorgenza dell’evento morboso”.
Pertanto, essendo modificato il requisito richiesto per il diritto alla tutela della malattia, per gli
eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, la tutela sarà riconosciuta a fronte di un
numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell’anno
precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo.
Anche per i lavoratori dello spettacolo vige il principio dell’automaticità delle prestazioni. Non
sono utili ai fini del requisito suddetto eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre
contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.
2.2 Decorrenza e durata della prestazione
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è
dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare (cfr. l’art. 66, comma 1, del decretolegge
n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021; la circolare congiunta
Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 – n. 1065 R.C.V. del 21 maggio 1980 e la circolare n.
134403 A.G.O./111/1983).
Come per la generalità dei lavoratori, in presenza di certificazioni mediche di continuazione o
in caso di insorgenza di patologia conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di
cessazione dell’evento (ricaduta), non si applicano i tre giorni di c.d. carenza e i giorni del
nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente anche ai fini della
misura della prestazione. Anche nei casi in cui la precedente malattia sia stata di durata
inferiore a tre giorni, si applica la normativa generale, la quale prevede che la decorrenza
dell’indennità venga stabilita previa esclusione dei giorni di carenza non applicati in
precedenza.
Per le malattie a “cavaliere”, per i lavoratori dello spettacolo, valgono le istruzioni impartite
per la generalità dei lavoratori (cfr. le circolari n. 134403 A.G.O./111/1983, paragrafo 13, n.
134407/160/1983 e n. 675 R.C.V./44/1986).
2.3 Misura della prestazione
L’indennità di malattia è pari (cfr. la circolare congiunta Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 – n.
1065 R.C.V. del 21 maggio 1980 – D.lgs C.P.S. n. 708/1947):
1. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della
malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
2. all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di
180 giorni;
3. al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di
lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati
nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi
infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del
60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.
L’indennità compete per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia. Come per la
generalità dei lavoratori “non deve farsi luogo alla corresponsione dell’indennità per le festività
nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica qualora risulti che i lavoratori interessati
percepiscono, per legge o per contratto, anche in caso di disoccupazione o sospensione, un
trattamento economico per le suddette festività cadenti di domenica” (cfr. la circolare n.
134368 A.G.O./14/1981).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dello spettacolo assistiti
ai sensi del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, non si applica quanto previsto dal comma 2 del
medesimo articolo 5, ossia: “Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità
economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato”.
Pertanto, ai lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo è riconosciuta la
conservazione della tutela, nei limiti previsti e sotto specificati, anche dopo la cessazione del
rapporto di lavoro (cfr. la circolare n. 160/1983).
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di
giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli
ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore alla durata massima prevista dalle
vigenti disposizioni (180 giorni nell’arco dell’anno solare).
Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo
contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo
massimo di 30 giorni (cfr. la circolare n. 160/1983).
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l’indennità viene erogata nelle
percentuali indicate ai precedenti punti a) e b) per tutti i giorni di durata della malattia, se
questa si conclude nel periodo di validità del contratto di lavoro.
Qualora, invece, la malattia prosegua oltre tale termine, i giorni di malattia eccedenti sono
indennizzati al 40%.
Come per la generalità dei lavoratori, durante il ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non
aventi familiari a carico, l’indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La
giornata di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzata in misura intera. Si ricorda
che le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero (cfr. la
circolare n. 136/2003).
In caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale, non sussistono
diversità ai fini della determinazione dell’indennità economica spettante, che risulterà calcolata
sulla base della retribuzione percepita in misura proporzionata all’orario di lavoro.
Per i casi, invece, di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, è opportuno
precisare che – sulla base delle regole generali già illustrate nel presente paragrafo – l’indennità
economica è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività
lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.
2.4 Determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)
Il comma 2 dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 106/2021, prevede che: “All’articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole «cento paghe» sono sostituite
dalle seguenti: «quaranta paghe»“.
È stato, pertanto, adeguato dal legislatore il numero delle prestazioni giornaliere da
considerare ai fini del calcolo della misura dell’indennità di malattia da corrispondere al
lavoratore, che risultava precedentemente pari, per tutti i lavoratori dello spettacolo, alle
ultime 100.
A decorrere, quindi, dagli eventi verificatisi a far data dal 26 maggio 2021, la suddetta misura
si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni
giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo; sono compresi il rateo della
tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a
contribuzione.
Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con
contratto di lavoro autonomo o a prestazione – vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro
di “durata limitata” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n.
182 – ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale
giornaliero di retribuzione (cfr. l’art. 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48). Si ricorda che detto
massimale giornaliero è rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta
(cfr. la circolare n. 124/2017 e il messaggio n. 2563/2021).
Tale massimale, a decorrere dagli eventi verificatisi dal 26 maggio 2021, è stato elevato da
euro 67,14 a euro 100, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 66 del decreto-legge n.
73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.
Per la determinazione della misura della retribuzione giornaliera, rimangono valide le ulteriori
indicazioni già fornite con la citata circolare Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 – n. 1065
R.C.V. del 21 maggio 1980, al paragrafo 12.
2.5 Modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia
Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l’indennità di malattia viene anticipata dal
datore di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei
requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento della tutela – illustrati nel precedente
paragrafo 2.1 – a fronte, però, di giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto
a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare
l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo
dell’indennità economica.
A tale scopo il lavoratore collabora con il datore di lavoro fornendogli la documentazione
richiesta.
Si fa presente che nulla è innovato rispetto alle istruzioni per il conguaglio dell’indennità
economica anticipata per i lavoratori a tempo indeterminato.
L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall’Istituto nei confronti delle seguenti
categorie di lavoratori:
– disoccupati;
– “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;
– occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale (cfr.
l’allegato n. 4 della circolare Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 – n. 1065 R.C.V. del 21 maggio
1980).
Ai fini della verifica dei contributi giornalieri e della determinazione dell’importo dell’indennità
da erogare, secondo i criteri già indicati al precedente paragrafo 2.4, la Struttura territoriale di
competenza potrà fare riferimento alle informazioni contenute nelle comunicazioni dei dati
contributivi e retributivi dei datori di lavoro, senza necessità di richiedere, in linea generale,
ulteriore documentazione ai lavoratori in argomento.
Nei casi di pagamento diretto della prestazione al lavoratore e al fine di consentire al datore di
lavoro l’integrazione del trattamento economico eventualmente prevista per contratto, la
Struttura territoriale competente dell’Inps fornisce al datore di lavoro gli elementi ritenuti utili.
Si ricorda che, con i messaggi n. 803/2019 e n. 1475/2019, cui si rinvia per ogni
approfondimento, l’Istituto, allo scopo di migliorare le attività e gli strumenti di controllo
finalizzati all’osservanza delle norme di legislazione sociale, ivi compresa l’univoca
individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un
trattamento economico a carico del datore di lavoro, ha comunicato di aver istituito nell’ambito
del flusso UniEmens l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di
trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per
malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento.
Tutti i datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento
della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare detto elemento,
ricorrentemente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento
malattia, secondo le istruzioni fornite con i predetti messaggi.
Tale informazione è necessaria altresì in quanto l’operatore della Struttura territoriale di
competenza procederà a verificare la valorizzazione del campo per potere procedere al
pagamento dell’indennità previdenziale ove spettante, nei casi di pagamento diretto, senza
necessità di richiedere ulteriore documentazione al lavoratore (specifico contratto di
riferimento e buste paga relative all’evento di malattia).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Viceversa, per i rapporti di rapporto autonomo instaurati tra amministrazioni ed entipubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e lavoratori dello spettacolo ai
sensi dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, non potendosi applicare le norme previste
per il pubblico impiego vale, la disciplina prevista nel settore (cfr. la circolare n. 98/2011),
secondo la quale l’assicurazione economica di malattia viene riconosciuta a tutti gli iscritti al
FPLS a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro (cfr. la
circolare n. 124/2017).